COME SOTTOSCRIVERE

Il Fondo è sottoscrivibile sia da investitori al dettaglio con un adeguato profilo finanziario che da investitori professionali.

L’importo minimo investibile è pari a €10.000. Non è previsto invece nessun importo massimo investibile. Qualora l’investitore al dettaglio disponga di un portafoglio di strumenti finanziari inferiore a €500.000, quest’ultimo non può investire complessivamente in ELTIF un importo aggregato superiore al 10% del portafoglio di strumenti finanziari di tale investitore.

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13-bis, commi 2-bis, 2-ter e 4, del D.L. 124/2019 (PIR ALTERNATIVI), l’importo massimo investibile in esenzione fiscale in ciascun anno solare non può superare €300.000 (plafond complessivo pari a €1.500.000).

COLLOCATORI

Per il collocamento delle quote di classe A1, A2 e A3, rivolte sia ad investitori al dettaglio che professionali, Equita Capital SGR ha siglato accordi di distribuzione con Cordusio SIM, Banca del Piemonte e Ceresio SIM.

 

Gli investitori professionali possono sottoscrivere le quote di classe A4 e A5 direttamente presso Equita Capital SGR. Per maggiori informazioni, scrivere a equitacapitalsgr@equita.eu

DISCLAIMER E INFORMAZIONI LEGALI

I contenuti riportati su questo sito hanno finalità promozionale e non costituiscono offerta o sollecitazione all’investimento nelle quote del Fondo di Investimento Alternativo mobiliare (FIA) italiano, autorizzato quale Fondo di Investimento Europeo a Lungo Termine (ELTIF), chiuso e non riservato, denominato “Equita Smart Capital – ELTIF” (il “FONDO”), istituito e gestito da Equita Capital SGR S.p.A. (la “SGR”), né costituisce consulenza finanziaria o raccomandazione di investimento. Prima di procedere alla sottoscrizione delle quote emesse dal FONDO e offerte dai collocatori (individuati nel Prospetto infra) si raccomanda di leggere attentamente, con particolare riguardo ai costi e i fattori di rischio, la documentazione di cui (i) al prospetto del FONDO, depositato presso CONSOB in conformità alla normativa vigente, come di volta in volta ogni supplemento, congiuntamente con i suoi allegati, cui fa parte il regolamento di gestione del FONDO, (ii) al Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (cd. KID) del FONDO, (iii) agli strumenti a disposizione degli investitori del FONDO ai sensi dell’art. 26 del Regolamento UE/760/2015, messi a disposizione del pubblico presso i collocatori del FONDO, nonché presso la sede legale della SGR e gratuitamente sui siti internet sgr.equita.eu e www.equitasmartcapital.eu, nonché a ogni altra documentazione messa a disposizione degli investitori ai sensi della vigente normativa applicabile. L’adempimento di pubblicazione del suindicato prospetto del FONDO non comporta alcun giudizio della CONSOB sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Le quote del FONDO non sono un investimento adatto a tutti gli investitori, ma si rivolgono ad un investitore che abbia un orizzonte temporale coerente con la durata del prodotto prescelto e che disponga di una conoscenza adeguata dei mercati e dei prodotti finanziari. Prima di procedere alla sottoscrizione delle quote del FONDO, è necessario comprenderne le caratteristiche, tutti i fattori di rischio riportati nell’omonima sezione del prospetto del FONDO e i relativi costi per valutare, anche attraverso i propri consulenti fiscali, legali e finanziari, la coerenza del prodotto al proprio profilo di rischio e al proprio obiettivo di investimento. Alle quote del FONDO non è connessa una garanzia.

Il riferimento al rendimento atteso è un valore stimato e non garantito, suscettibile di variazioni. Tali previsioni non costituiscono un indicatore dei risultati futuri cui gli investitori (potenziali o attuali) dovrebbero fare affidamento.

Con riferimento ai vantaggi fiscali collegati all’istituto dei Piani Individuali di Risparmio Alternativi (PIR Alternativi), si segnala che i) i PIR Alternativi sono stati introdotti con il decreto legge 34/2020 come convertito dalla legge 77/2020 che ha modificato l’art. 13-bis del decreto legge 124/2019; ii) l’esenzione da imposte sui dividendi, capital gain e successioni è disposta dalla legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2016) richiamata dall’art. 13-bis del decreto legge 124/2019 ed è subordinata a particolari condizioni, tra cui un periodo di investimento minimo di cinque (5) anni; iii) per effetto della legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), è previsto un credito d’imposta su minusvalenze e perdite derivanti da investimenti in PIR Alternativi in misura massima del 20% degli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021, utilizzabile in 10 quote annuali di pari importo nelle dichiarazioni dei redditi a partire da quella relativa al periodo d’imposta in cui le componenti negative si sono realizzate (modello F24).